Comune di Francofonte
Ufficio Anagrafe
NOTA INFORMATIVA SULLA CARTA D’IDENTITÀ ELETTRONICA
Il nuovo modello di CIE, ha valore di documento non obbligatorio e di strumento di identità digitale finalizzata all’accesso ai servizi erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni.
Il supporto fisico della CIE è realizzato con le tecniche tipiche della produzione di carte valori, integrato con un microprocessore per la memorizzazione delle informazioni necessarie per la verifica dell’identità del titolare, inclusi gli elementi biometrici primari e secondari, nonché per l’autenticazione in rete.
Contesto normativo
L’art. 10, comma 3, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, recante “Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali” convertito, con modificazioni, dalla legge del 6agosto 2015 n. n.125 affida al Ministero dell’Interno l’emissione della carta d’identità elettronica che ne definisce le caratteristiche tecniche, le modalità di produzione, di emissione, di rilascio della carta d’identità elettronica, nonché di tenuta del relativo archivio informatizzato, con proprio decreto, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita l’Agenzia per l’Italia digitale, il Garante per la protezione dei dati personali e la Conferenza Stato-città autonomie locali.
Il decreto contenente le modalità tecniche della CIE è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 302 del 30 dicembre 2015.
Governance del progetto
Presso il Ministero dell’interno, Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali – Direzione Centrale per i Servizi Demografici, è istituita la Commissione interministeriale permanente della CIE, preposta agli indirizzi strategici e al monitoraggio delle varie fasi del progetto.
I compiti:
- supporta il Ministero dell’interno nella definizione del piano di graduale avvio del rilascio della CIE presso Comuni e Consolati;
- verifica lo stato di avanzamento del progetto nei diversi ambiti e aspetti;
- definisce le modalità di adozione degli standard tecnologici, delle linee guida e delle specifiche tecniche e delle eventuali funzionalità aggiuntive, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, per i soli aspetti concernenti il trattamento dei dati dei titolari;
- definisce le caratteristiche tecniche delle dotazioni hardware e software delle postazioni dei Comuni e dei Consolati;
- garantisce l’aggiornamento e l’allineamento del sistema in relazione all’evoluzione tecnologica, alle direttive europee e alle possibili interazioni con altri sistemi di identificazione elettronica ed altre iniziative governative strategiche di interesse nazionale ed internazionale.
La Commissione è costituita dal Presidente, designato dal Ministero dell’interno, e dai seguenti componenti:
- un rappresentante del Ministero dell’interno e un supplente;
- un rappresentante del Ministero dell’economia e delle finanze e un supplente;
- un rappresentante del Ministero degli esteri e un supplente;
- un rappresentante designato dal Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e un supplente;
- un rappresentante designato dall’Agenzia per l’Italia Digitale e un supplente;
- un rappresentante designato dall’IPZS e un supplente;
- un rappresentante designato dall’Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (ANCI) e un supplente.
Il Presidente e i componenti della Commissione rimangono in carica per un triennio e svolgono il mandato a titolo gratuito. L’incarico è rinnovabile.
Alle sedute della Commissione possono essere invitati a partecipare esperti anche di altre
Amministrazioni, Enti e Organismi per gli aspetti tecnologici connessi al progetto.
Fino alla costituzione della Commissione i compiti assegnati ad essa sono svolti dal Gruppo Tecnico di lavoro istituito dal Direttore Centrale per i servizi demografici del Dipartimento Affari Interni e Territoriali del Ministero dell’Interno.
La procedura di emissione della CIE
La richiesta di rilascio della CIE è presentata dal cittadino ( o dai genitori o tutori in caso di minore) presso l’ufficio anagrafico del Comune di residenza o di dimora, o presso il Consolato, se iscritto all’ANPR-AIRE in caso di:
- primo rilascio;
- smarrimento o furto della CIE o della carta d’identità in corso di validità, previa presentazione della relativa denuncia;
- deterioramento della CIE o della carta d’identità in corso di validità, previa verifica del relativo stato da parte dell’Ufficiale di anagrafe;
- scadenza della CIE o della carta d’identità.
Il cittadino ( o i genitori o i tutori in caso di minori) può prenotare la richiesta di rilascio della CIE collegandosi al CIEOnline secondo le modalità indicate sul Portale.
Per il rilascio della CIE, il Comune o il Consolato effettua l’acquisizione delle seguenti informazioni del richiedente:
- gli elementi biometrici primari, ovvero l’immagine del volto;
- gli elementi biometrici secondari, ovvero le impronte semplici dell’indice destro e dell’indice sinistro del richiedente;
- la firma autografa nei casi previsti;
- il dato relativo all’autorizzazione o meno all’espatrio;
- il dato facoltativo relativo alla volontà di donazione o diniego di organi e di tessuti, che trasmetterà tramite il CIEonline al Sistema Informativo Trapianti, solo in caso di primo rilascio o rinnovo del documento. Eventuali cambiamenti dovranno essere comunicati dal cittadino alle ASL, alle aziende ospedaliere, agli ambulatori dei medici di medicina generale o ai Centri Regionali per i Trapianti;
- l’indirizzo di recapito della CIE;
- l’indirizzo di contatto del richiedente per ricevere comunicazioni inerenti allo stato di avanzamento della pratica di rilascio della CIE.
Il Comune o il Consolato, completata la raccolta dei dati del richiedente, conferma l’ordine di produzione al sistema CIEonLine.
Attraverso il sistema di servizi del CNSD per il circuito di emissione della CIE (SSCE), il sistema CIEonLine avvia il processo di certificazione dei dati e di rilascio del certificato digitale di autenticazione. Inoltre, terminata la fase di certificazione dei dati trasmette al Centro di produzione CIE (CP-CIE) l’autorizzazione alla produzione della CIE nonché i dati necessari alla lavorazione.
Il cartellino elettronico, conservato da SSCE, contiene le informazioni anagrafiche, la fotografia, la scansione della firma autografa, il numero di protocollo della pratica, le informazioni relative al processo di rilascio e il numero univoco nazionale della CIE. Le Questure accedono alle informazioni contenute nel cartellino elettronico esclusivamente tramite il CNSD.
Al termine della procedura, il Comune o il Consolato, nelle more della consegna della
CIE, rilascia al richiedente la ricevuta della richiesta della CIE, comprensiva del numero della pratica, unitamente alla prima parte dei codici PIN/PUK associati alla CIE stessa.
Il cittadino può seguire online lo stato della pratica, accedendo al sito del sistema CIEonLine, in attesa di riceverla, entro 6 giorni lavorativi, all’indirizzo da lui indicato, unitamente alla seconda parte dei codici PIN/PUK associati alla CIE.
Funzioni del Comune
I Comuni (e i Consolati) identificano il soggetto richiedente la CIE e ne acquisiscono attraverso le apposite postazioni collegate con il CIEonLine, che saranno messe a disposizione dall’Istituto Poligrafico dello Stato (IPZS) e richiedono la produzione della CIE al Ministero dell’interno, tramite il CNSD.
Funzioni del Ministero dell’Interno
Il Ministero dell’Interno, Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali – Direzione Centrale per i Servizi Demografici, assicura il supporto necessario ai Comuni, ai Consolati e alle Questure per il corretto espletamento delle attività connesse all’attuazione del presente decreto mettendo a disposizione, avendone la responsabilità, l’infrastruttura informatica ubicata nel CNSD che comprende:
- il circuito di emissione (SSCE) della CIE;
- il sistema finalizzato a garantire l’integrità e la sicurezza delle comunicazioni telematiche tra il CNSD (“sistema di sicurezza del CNSD”) ed i vari enti coinvolti nel processo di emissione della CIE in sostituzione del sistema infrastrutturale previsto dal DM 2 agosto del 2005;
- la Certification Authority (CA Autenticazione e PKI-CIE);
- il servizio di convalida dei dati anagrafici al CIEonLine tramite il collegamento con l’Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente;
- il numero univoco nazionale di inizializzazione della CIE al CP-CIE;
- il servizio di validazione dei certificati di autenticazione ai sistemi che erogano servizi on line accessibili tramite la CIE;
- il CIEonline;
- il Portale;
- la banca dati della CIE.
Funzioni di IPZS – Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
IPZS mette a disposizione del CNSD la piattaforma e l’infrastruttura, assicurandone la realizzazione, la manutenzione e la conduzione operativa.
- IPZS fornisce al CNSD ed al personale comunale addetto, adeguata documentazione, formazione del relativo personale e supporto tecnico.
- IPZS mette a disposizione dei Comuni, dei Consolati e delle Questure un servizio di help desk per fornire il supporto tecnico necessario al corretto espletamento delle attività connesse al rilascio ed al controllo del ciclo di vita della CIE.
- IPZS mette a disposizione dei cittadini un servizio di help desk telefonico attraverso il quale attivare la procedura di interdizione in caso di smarrimento o furto della CIE.
- Per lo svolgimento delle attività di competenza nell’ambito del processo di emissione della CIE, IPZS fornisce ai Comuni le dotazioni hardware e software delle postazioni, nonché i relativi aggiornamenti e i servizi di installazione, di manutenzione e di supporto tecnico e informativo.
- Il numero di postazioni e la relativa ubicazione sono definite dal Ministero dell’Interno.
- IPZS provvede alla produzione e alla spedizione della CIE
Piano per il graduale rilascio della CIE
I Comuni che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, emettono la carta
d’identità elettronica ai sensi dell’articolo 7 vicies-ter del decreto-legge n. 7, del 2005, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, ovvero i Comuni sperimentatori, avviano il processo di rilascio della CIE nei tempi e nelle modalità stabilite dalla Commissione di cui sopra.
Nei restanti Comuni e nei Consolati, il rilascio della CIE è avviato secondo un piano che sarà definito dal Ministero dell’interno sentita la Commissione di cui sopra.
Le carte d’identità in formato cartaceo ed elettronico rilasciate fino all’emissione della CIE mantengono la propria validità fino alla scadenza.
Aggiornamenti e Link utili:
Avviso del 21 giugno 2023
Si comunica che a seguito dell’entrata in vigore del D.L. n. 69 del 13 giugno 2023 recante “Disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi derivanti da atti dell’Unione Europea e da procedure di infrazione e pre-infrazioni pendenti nei confronti dello Stato Italiano.”, che ha modificato l’art. 3, lettera b della Legge 1185 del 1967 e introdotto l’articolo 3-bis, non è più richiesto per il rilascio della carta di identità valida per l’espatrio l’assenso dell’altro genitore o di chi esercita la responsabilità genitoriale o l’autorizzazione del Giudice Tutelare.
L’articolo 3-bis della Legge citata prescrive che il Giudice possa inibire il rilascio del documento valido per l’espatrio al genitore avente prole minore, quando vi è concreto e attuale pericolo che a causa del trasferimento all’estero questo possa sottrarsi all’adempimento dei suoi obblighi verso i figli.
Il richiedente, genitore di figli minori, dovrà quindi dichiarare di non trovarsi in alcuna delle condizioni ostative al rilascio del documento previste dall’art. 3 della Legge 1185 del 1967, tra le quali rientra l’assenza di provvedimenti giudiziari di inibizione all’espatrio di cui all’articolo 3-bis della stessa Legge, introdotto dall’art. 20 del D.L. n. 69 del 13 giugno 2023.
Pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – Parte Prima – n. 136 del 13 giugno 2026 del Decreto Legge n. 69 del 13-06-2023
Ministero dell’Interno: www.cartaidentita.interno.gov.it
Ministero della Salute: www.trapianti.salute.gov.it/trapianti/homeCnt.jsp
Brochure Informativa Ministero dell’Interno: Depliant CIE_Ministero
Brochure Informativa e modalità di rilascio della CIE – Comune di Francofonte: Depliant CIE_Francofonte
Per Informazioni:
Ufficio Anagrafe – Via Combattenti, 52 – 96015 Francofonte (SR) – Telefono 095 940170
email: ufficio.anagrafe@comune.francofonte.sr.it
posta elettronica certificata (PEC): ufficio.anagrafe@pec.comune.francofonte.sr.it
Giorni di Apertura al pubblico:
Lunedì dalle ore 09,00 alle ore 12,00
Mercoledì dalle ore 09,00 alle ore 12,00 e dalle ore 16,30 alle ore 18,30
Venerdì dalle ore 09,00 alle ore 12,00
Last modified: 22 Agosto 2023