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Iscrizione nella lista di leva dei giovani nati nell’anno 2008

5 Dicembre 2024

Comune di Francofonte

Ufficio Leva

 

si pubblica di seguito, a chiarimento di quanto già reso noto con manifesto/avviso Avviso leva 2025  (pubblicato all’Albo Pretorio del Comune di Francofonte, giusta nota 2769 del 15/11/2024), l’estratto della normativa inerente l’obbligo da parte delle Amministrazioni Comunali di provvedere alla formazione della lista di leva dei giovani di sesso maschile che compiranno il diciassettesimo anno di età nell’anno 2025.


estratto da:

 Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66

Codice dell’ordinamento militare

(GU Serie Generale n.106 del 08-05-2010 – Suppl. Ordinario n. 84)

 

Codice aggiornato con DLgs 24 febbraio 2012

(GU Serie Generale n.87 del 13-04-2012)

 

 Capo III

 ATTIVITÀ PER L’EVENTUALE RIPRISTINO DELLA LEVA OBBLIGATORIA

E PER LA LEVA OBBLIGATORIA PREGRESSA

 Sezione I

 Liste di leva

Art. 1931 –  Formazione, gestione e consultazione delle liste di leva

  • I Comuni e le autorità diplomatiche e consolari continuano a svolgere le attività per la formazione e l’aggiornamento delle liste di leva.
  • Presso i Comuni le liste di leva sono gestite in modo da consentire l’accesso all’Amministrazione della Difesa, senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.
  • Le modalità di tenuta delle liste da parte dei Comuni e di accesso ad esse sono definite dal Ministero della Difesa, di concerto con il Ministero dell’Interno, acquisito il parere della Conferenza Stato-Città e autonomie locali.

 Art. 1932 – Iscrizione nelle liste di leva 

  • Il 1° gennaio di ogni anno il Sindaco di ciascun Comune, quale Ufficiale di Governo ai sensi degli articoli 14 e 54 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, con apposito manifesto rende noto:
    1. ai giovani di sesso maschile che nell’anno stesso compiono il diciassettesimo anno di età, il dovere di farsi inserire nella lista di leva del Comune in cui sono legalmente domiciliati;
    2. ai genitori e tutori dei giovani di cui alla lettera a), l’obbligo di curarne l’iscrizione nella lista di leva.
  • Le informazioni sugli obblighi di iscrizione nelle liste di leva possono essere diffuse dalle Amministrazioni Comunali, oltre che con apposito manifesto, anche attraverso altri idonei mezzi di divulgazione.
  • La divulgazione delle informazioni suddette mediante manifesto o altri idonei mezzi di divulgazione equivale ad avviso di avvio del procedimento di iscrizione nelle liste di leva.

 Art. 1933 – Domicilio legale

  • Sono considerati legalmente domiciliati nel comune:
  1. i giovani dei quali il padre, o, in mancanza del padre, la madre o il tutore, abbia domicilio nel comune, nonostante che essi dimorino altrove, siano assenti, espatriati, emancipati, detenuti o figli di un espatriato, o di un militare in effettivo servizio o prigioniero di guerra che abbia avuto l’ultimo domicilio nel comune;
  2. i giovani coniugati, il cui padre, o, in mancanza del padre, la madre, abbia domicilio nel comune, salvo che giustifichino di aver legale domicilio in altro comune;
  3. i giovani coniugati domiciliati nel comune sebbene il padre o, in mancanza di questo, la madre, abbia domicilio altrove;
  4. i giovani nati, domiciliati o dimoranti nel comune, che siano privi di padre, madre e tutore;
  5. i giovani nati o residenti nel comune che, non trovandosi compresi in alcuno dei casi di cui alle precedenti lettere da a) a d), non giustifichino la loro iscrizione in altro comune.
  • Agli effetti dell’iscrizione sulle liste di leva è considerato domicilio legale del giovane nato o dimorante all’estero il comune dove egli o la sua famiglia sono da ultimo domiciliati nel territorio della Repubblica; ovvero, quando ciò non sia possibile precisare, il comune designato dallo stesso giovane; ovvero, in mancanza di detta designazione, il comune di Roma.

 Art. 1934 – Accertamento dell’età  

  • I giovani domiciliati nel comune, la cui data di nascita non può essere accertata con documenti autentici e che sono reputati notoriamente di età che li rende soggetti alla leva, devono ugualmente essere iscritti nelle liste. Parimenti vi sono iscritti i giovani che, per età presunta, si presentano spontaneamente all’iscrizione, o vi sono dichiarati soggetti dal padre, dalla madre o dal tutore.
  • I giovani di cui al comma 1 sono cancellati dalle liste, con provvedimento del Sindaco, ed eventualmente anche dai ruoli, se, prima della loro incorporazione, risulta che hanno età minore di quella presunta, sulla base di copia autentica di atto di stato civile o di sentenza del tribunale, comprovante che appartengono per età a classe successiva a quella alla quale la lista si riferisce.

 Art. 1935 – Lista provvisoria di leva

  • La lista provvisoria di leva è compilata a cura del Sindaco, entro il mese di gennaio, sulla base delle segnalazioni dei soggetti obbligati e delle risultanze dei registri dello stato civile, nonché di altri documenti o informazioni.
  • I giovani sono iscritti nelle liste di leva secondo l’ordine cronologico di nascita. A corredo della lista, le Amministrazioni Comunali compilano altresì un elenco alfabetico dei giovani iscritti nella lista facendo riferimento al numero dell’iscrizione.
  • Il primo giorno del successivo mese di febbraio è pubblicato l’elenco dei giovani iscritti nella lista, a cura del Sindaco, nell’albo comunale, mediante affissione per quindici giorni consecutivi. I comuni hanno facoltà di pubblicare l’elenco con altre modalità idonee, anche informatiche, senza nuovi o maggiori costi.

 Art. 1936 – Lista definitiva di leva

  • Nel corso del mese di febbraio il Sindaco registra tutte le osservazioni, le dichiarazioni e i reclami che vengono presentati per omissioni, per false indicazioni o per errori, quali che siano.
  • Nel corso del mese di marzo la lista di leva deve essere posta al corrente con le nuove iscrizioni e cancellazioni che siano necessarie e devono essere in essa introdotte tutte le modificazioni derivanti dalle osservazioni, dichiarazioni e reclami di cui al comma 1.
  • A tali operazioni sovrintende il Sindaco.
  • Non si applica l’articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241.

 Art. 1937 – Trasmissione delle liste di leva e accesso a esse

  • Compiute le operazioni di cui all’ articolo 1936, la lista di leva è firmata dal Sindaco e, nei primi dieci giorni del mese di aprile, è trasmessa per copia autentica, ovvero resa accessibile al Ministero della difesa, anche per via telematica con le modalità di cui all’articolo 1931.

 Art. 1938 – Aggiornamento delle liste di leva

  • Successivamente alla sottoscrizione della lista di leva, e fino al 31 dicembre dell’anno cui si riferisce la lista, il Sindaco ne cura l’aggiornamento tenendo conto delle modifiche relative alla situazione dei singoli iscritti, e di ogni altra variazione rilevante, e iscrive gli omessi che si presentino spontaneamente, o vengano scoperti o denunciati.

 

per ogni ulteriore chiarimento, si rimanda alle pubblicazioni sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana:

(GU Serie Generale n.106 del 08-05-2010 – Suppl. Ordinario n. 84)

(GU Serie Generale n.87 del 13-04-2012)

 

Il Responsabile del Servizio Elettorale e Leva – Ufficiale Elettorale, Ufficiale di Anagrafe e Stato Civile – Gianni  Leopoldo

Last modified: 5 Dicembre 2024

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